NOTAIO - ATTO NOTARILE - Cass. civ. Sez. III, 29-05-2018, n. 13362

NOTAIO - ATTO NOTARILE - Cass. civ. Sez. III, 29-05-2018, n. 13362

Nell'attestare l'identità personale delle parti il professionista deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13013/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GENTILE giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CHEBANCA! SPA, già MICOS BANCA SPA, in persona dei suoi procuratori legali dott.ri D.C.F. e G.S., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO PRISCO giusta procura in calce al controricorso;

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4994/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LIVIO ALESSI per delega non scritta.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15/12/2014 la Corte d'Appello di Napoli, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società Sara Assicurazioni s.p.a., in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Che Banca (già Micos) s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 95/2010, ha accolto la domanda proposta nei confronti del sig. M.A. di condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di atto di mutuo ipotecario per l'importo di Euro 126.338,59 erogato in favore di tale sig. D.B.S., risultato successivamente inesistente, dal medesimo nella sua qualità di notaio rogato asseritamente omettendo, in violazione dell'art. 49 ord. not., di accertarsi dell'identità personale del predetto mutuatario.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Sara Assicurazioni s.p.a. e la società Che Banca (già Micos) s.p.a..

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 49 del 1913, art. 49, come sostituito dalla L. n. 333 del 1976, art. 1, artt. 1176, 1218 e 1223 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omesso esame" di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole non essersi dalla corte di merito spiegato "perchè il fatto notorio dell'istruttoria della banca sulla persona del mutuatario non valga a far nascere nel notaio la certezza sull'identità di colui che sottoscrive l'atto".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modi di affermare con riguardo agli atti che richiedano la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, in difetto di conoscenza personale la norma di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 49 sull'ordinamento del notariato (nel testo fissato dalla L. n. 333 del 1976, art. 1), in base alla quale il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, rendendosi in caso contrario necessario il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretata nel senso che, nell'attestare l'identità personale delle parti il professionista deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purchè in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (v. Cass., 7/12/2017, n. 29321; Cass., 10/5/2005, n. 9757).

Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica (v. Cass., 12/5/2017, n. 11767).

A tale stregua, l'identificazione non può essere fondata sul solo esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), ancorchè formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, l'esame di quest'ultima non potendo ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (v. Cass., 17/5/1986, n. 3274).

Orbene, come emerge dall'impugnata sentenza/nella specie il notaio non ha invero limitato il proprio controllo alla mera "apparente regolarità dei documenti" identificativi dell'identità dei comparenti ma ha proceduto altresì a verificare la "corrispondenza dei dati identificativi della persona a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca stessa".

A tale stregua, atteso che in base all'id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all'esito di istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l'identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero (quantomeno) contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità.

Dell'impugnata sentenza (assorbito il 2 motivo, con il quale il ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione" dell'art. 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito l'abbia direttamente condannato, erroneamente ritenendo rinunziata la domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice pur in presenza dell'espressa dichiarazione in comparsa di costituzione e di risposta, nel giudizio di 2 grado, di "riportarsi alle eccezioni, deduzioni difese e conclusioni tutte di cui agli atti difensivi del giudizio di primo grado") s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo, assorbito il 2. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2018


Avv. Francesco Botta

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